22 novembre 2011 martedì 23:44
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non bastasse Berlusconi a fare l’esperto di Costituzione, contro Napolitano, ecco che arriva anche Maroni a dire del Presidente, che è proprio lì per fare il custode della Costituzione, che “stravolge la carta” perché ha detto che negare la cittadinanza “ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri (…) è un’autentica follia, un’assurdità: i bambini hanno questa aspirazione”.
secondo Maroni, che faceva il ministro degli Interni, notate bene, e lodato da D’Alema per giunta, “l’idea di dare la cittadinanza a chiunque nasca in Italia è uno stravolgimento dei principi contenuti nella costituzione”.
se siete convinti che un politico leghista, qualunque politico leghista, spara cazzate ogni volta che apre bocca, non proseguite l’articolo, quel che avete letto basta, almeno per indignarsi.
anzi, divertitevici pure con questo video dove Villaggio smonta Borghezio con l’umorismo:
oppure leggetevi piuttosto questo post splendido di Nicoletta, ragazzi-miei , che ricopio pari pari con ammirazione:
Ragazzi miei
Non voglio rincorrere la cronaca, ma quel che ha detto il Presidente Napolitano oggi mi ha aperto il cuore, perché è una domanda che mi sono posta molte volte: perché negare la cittadinanza italiana ai figli di genitori immigrati?
Se volessero ottenerla per il figlio, in base a cosa negargliela?
I loro figli riempiono le nostre classi. Io lavoro in una scuola a forte presenza di immigrati e ad alta complessità. Senza questi ragazzi, che parlano benissimo l’italiano, anche con l’accento del nostro dialetto, le nostre aule sarebbero semivuote.
Sono italiani, anche se giustamente conservano le loro tradizioni, per quel che possono.
Sono a tutti gli effetti alunni come gli altri.
Ormai non ci stupiamo più delle classi variegate con bei nomi alloctoni, che hanno il suono delle lingue di tutti i continenti.
Abbiamo imparato la loro pronuncia e il modo di scriverli. Navhjeet, Mandeep, Manjinder, Dan, Gabriel, Dior, Adade, Andreea, Ndome, Noah, Alexandra, Bellamy, Ramanjot, sono alcuni dei loro nomi.
Segni particolari? Sono bellissimi.
Io sto, ancora una volta, con Napolitano.
se invece vi interessa una argomentazione, forse anche minuziosa e un po’ pedantesca, per documentare che razza di scemenza sia uscita dalla bocca dell’ex-ministro, continuate pure; quanto a me mi risparmierei di scrivere qui a notte fonda per un’oretta, se leggessi da qualche parte le ovvietà che scriverò sul mio blog: basterebbe mettere un link; ma non c’è, purtroppo.
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i Principi fondamentali della Costituzione Italiana stanno nei suoi primi 12 articoli; di essi uno, l’art. 10, riguarda gli stranieri, e dice:
Art. 10
(…) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
per capire ancora meglio questo articolo se ne sta un altro, che fa da premessa:
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (…)
questo significa che i Diritti Universali dell’uomo sono riconosciuti e accettati in Italia ed entrano attraverso questo articolo a far parte della sua Costituzione, e valgono per tutti gli esseri umani, anche per gli stranieri che vi soggiornano senza cittadinanza.
gli articoli successivi sui Principi fondamentali si applicano – fino all’art. 10 – soltanto ai cittadini, ma questa premessa dell’art. 2 è fondamentale, perché garantisce anche all’immigrato i diritti che gli spettano in quanto essere umano.
è quella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, del 1948, che inizia con queste solenni parole:
Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
vi sarebbe poi, nella Costituzione Italiana, anche l’Art. 6, “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”, ma facciamo conto che esso si applichi solo alle minoranze costituite da cittadini italiani; però attenzione, via via che gli immigrati acquistano la cittadinanza italiana, conservando la loro lingua di origine, diventano a loro volta minoranza linguistica.
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dunque nessun Principio Fondamentale della Costituzione, ma neppure nessun altro articolo successivo, del resto riservato esclusivamente ai Diritti e Doveri dei cittadini, limita il diritto di avere la cittadinanza italiana a chi ha genitori italiani.
la cosa non è strana, perché la nostra Costituzione è stata scritta quando l’Italia era ancora paese di emigrazione, e nessuno immaginava che potesse diventare meta dei flussi migratori attuali, e dunque il problema dello status dello straniero nel nostro paese neppure si poneva…
quando Maroni dice che il Presidente viola dei principi fondamentali della Costituzione probabilmente crede che il cosiddetto ius sanguinis (il diritto del sangue, o diciamo meglio la voce del sangue) sia scritto nella Costituzione.
per fortuna ci pensa Calderoli a smentirlo, quando afferma:
«La vera follia sarebbe quella di concedere la cittadinanza basandosi sullo ius soli e non sullo ius sanguinis, come prevede invece oggi la legge».
questo principio è nella legge, modificabile e criticabile, anche da parte del Presidente, non nella Costituzione, che il Presidente invece deve difendere e rispettare.
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però Maroni non conosce bene neppure la legge, che pure doveva applicare proprio nel suo ruolo di ministro!
prendo la spiegazione di ciò che Maroni non conosce proprio dal sito del Ministero degli Interni: Ius_soli.html
Lo “ius soli” fa riferimento alla nascita sul “suolo”, sul territorio dello Stato e si contrappone, nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza, allo “ius sanguinis”, imperniato invece sull’elemento della discendenza o della filiazione.
Per i paesi che applicano lo ius soli è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
La legge 91 del 1992 indica il principio dello ius sanguinis come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, mentre l’acquisto automatico della cittadinanza iure soli continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.
dunque è proprio soltanto una legge, che appartiene ad un periodo scellerato di deriva semirazzistica, la stessa che ha portato a quel mostro giuridico che è la presenza dei deputati degli italiani all’estero, inserita anche in Costituzione, che fissa questo principio.
incidentalmente osserviamo anche pure che la legge è precedente al periodo berlusconiano; il berlusconismo è iniziato prima di Berlusconi, è la gallina che ha fatto l’uovo, non l’uovo la gallina.
legge del 5 febbraio 1992, firmata da Cossiga, Presidente della Repubblica, Andreotti, primo ministro, e De Michelis, socialista, ministro degli Esteri: siamo ai sussulti finali del craxismo, che preparò Berlusconi.
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la cosa sorprendente, che Maroni ignora attualmente, ma che ignora anche Calderoli, è che questa rozza normativa, con cui l’Italia cominciò ad affrontare, già in ritardi, i problemi migratori, cercando semplicemente di chiudere la porta della cittadinanza a chi veniva in Italia a cercare lavoro e a portare la sua capacità di lavoro, è stata progressivamente ATTENUATA dalla legislazione successiva, fatta da governi anche leghisti, che ha in parte cancellato il rigido principio dello ius sanguinis contenuto nella legge del 1992.
che pure prevedeva a sua volta delle significative eccezioni
Art. 9
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione ;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
di che razza di ius sanguinis si tratta, se poi la cittadinanza viene comunque concessa agli stranieri a determinate condizioni?
la realtà è che secondo la legge vigente in questo momento in Italia non vige rigorosamente né uno ius soli né uno ius sanguinis, ma un miscuglio indistinto e confuso dei due.
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ma torniamo per l’ultima volta al sito del Ministero degli Interni:
La disciplina contenuta nel provvedimento varato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006 introduce una nuova ipotesi di ius soli proprio con la previsione dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.
Altri modi per acquistare la cittadinanza sono la “iure communicatio”, ossia la trasmissione all´interno della famiglia da un componente all´altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione), il “beneficio di legge”, allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta, e, infine, la “naturalizzazione”. Questa comporta non una concessione automatica del nuovo status ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti.
insomma: la cittadinanza si acquista anche se si nasce in Italia da un genitore straniero che vi risiede inintetrrottamente da 5 anni oppure in altre situazioni.
ed è il sito stesso del Ministero degli Interni, diretto fino alla settimana scorsa da Maroni, che smentisce l’ex-ministro: in Italia vige già, almeno in parte, lo ius soli.
quindi la voce del sanguinis mente, oppure non è neppure informata.
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il Presidente della Repubblica propone semplicemente di prescindere da questa condizione della legge del 2006 e di prendere atto che un bambino che nasce in Italia da genitori stranieri è per questa stessa semplice nascita cittadino italiano.
dove è lo scandalo? dove sta l’incostituzionalità?
oggi abbiamo una legge che confonde fra loro lo ius sanguinis con lo ius soli; il Presidente della Repubblica propone di adottare del tutto il principio dello ius soli, ora realizzato solo parzialmente, abbandonando ogni sottinteso razzista della legislazione attuale.
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nota finale: l’incredibile in internet!
sapete come è riportato il testo dell’art. 1 nel sito internet dove sono andato a prendere la mia citazione? Dichiarazione_Universale_dei_Diritti_dell\’Uomo_-_UNGA,_10_dicembre_1948
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza e in piu i genitori non devono menare ai propri figli altrimenti…..
Reblogged this on i cittadini prima di tutto.
L’ha ripubblicato su cor-pus-zero.