Legge Regionale della Lombardia 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” all’art. 59 “viabilità agro-silvo-pastorale …” commi 3 e 4
3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.
4. È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.
il prossimo 8 aprile sarà discussa nel Consiglio Regionale Lombardo la Proposta di Legge 124 dei Consiglieri regionali Fermi, Bianchi, Pedrazzini, Altitonante, Romeo, Rolfi, Colla, Sala, tutti della Lega Nord, che mira a rendere lecita la circolazione dei mezzi motorizzati anche nei boschi e nei pascoli.
è sostenuta dalla Federazione Motociclistica Italiana – FMI, “in rappresentanza di un folto numero di motociclisti che si dedicano al fuoristrada, da tempo segnala la necessità di introdurre nell’ordinamento regionale apposite disposizioni atte a consentire l’organizzazione di manifestazioni su aree boscate con mezzi motorizzati (moto da enduro, trial, quad, ecc..), nonché a individuare percorsi o aree su cui poter transitare con mezzi a motore.
Dichiarare che il “fuoristrada” sia una legittima attività ricreativa e sportiva sembra una affermazione ovvia e superflua per chi vive nell’ambiente dell’utenza motociclistica. Viceversa, così non è per una minoritaria corrente di pensiero che considera la circolazione motorizzata su percorsi a fondo naturale una pratica “intrinsecamente negativa”, in quanto, a fronte di un significativo impatto ambientale, non vi sarebbe alcun interesse “meritevole di tutela”.
così si legge nella premessa della proposta; insomma la vera maggioritaria concezione dell’ambiente è quella motociclistica.
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attualmente, dicono questi moto-ciclisti, “solo sulle strade agro-silvo-pastorali il Comune, con proprio regolamento, può prevedere la possibilità di rilasciare l’autorizzazione per competizioni motorizzate, previo parere dell’Ente forestale”.
basta leggere il comma 3 appena riportato per vedere che non è vero: il divieto assoluto riguarda soltanto tutti i boschi e i pascoli – e ci mancherebbe che lì non fosse vietato passare come vorrebbero questi!
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il CAI lombardo, Club Alpino Italiano, sta raccogliendo firme contro questa proposta di legge: se ne vogliono raccogliere 10.000 e siamo a quota 9.101 in questo istante.
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un’ultima considerazione: ho sprecato molte parole nei giorni passati, per richiamare l’attenzione sul fatto che l’abolizione delle province rischia di impoverire la democrazia reale nel territorio, trasferendo le decisioni ad un livello più alto e meno facilmente condizionabile.
eccone subito un esempio, che in questo caso si spinge addirittura a cercare di esautorare i Comuni. dove per le lobby organizzate è più facile raggiungere i propri risultati.
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FIRMATE, perché, quando lo avrete fatto, vi arriverà una conferma e un “grazie per avere agito”.
vi potrà capitare di sentire la parola “agito” un tantino esagerata, ma di questi tempi sentirsi un poco attivi non guasta.
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ed ecco il testo della proposta, con una analisi tecnica di dettaglio.
a) il comma 3 dell’articolo 59 è sostituito dal seguente:
“3. Sulle strade agro-silvo-pastorali è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.”
b) il comma 4 dell’articolo 59 è sostituito dal seguente:
“4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.”
se si confronta col testo in vigore la limitazione del traffico moto-ciclistico in Lombardia sulle mulattiere e sui sentieri sarebbe apparentemente ancora più rigorosa, in quanto non sono più previste deroghe nei regolamenti comunali.
ma il tranello segue:
c) dopo il comma 4 dell’articolo 59 sono aggiunti i seguenti:
“4.bis In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti proprietari, per il territorio di rispettiva competenza, possono individuare manifestazioni, percorsi, o aree per i quali autorizzare il transito temporaneo di mezzi a motore. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenute ad esprimere un parere preventivo.
l’art. 50 c. 4 dice:
4. Con regolamento (57) sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all’interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali.
4.ter Qualora l’autorizzazione di cui al comma 4.bis coinvolga il territorio di due o più Comuni, l’autorizzazione deve essere richiesta al Comune avente il maggior numero di abitanti e deve essere rilasciata, previo parere degli altri Comuni ed enti interessati, entro trenta giorni dalla richiesta.
quindi, se verrà approvata questa proposta, questo regolamento REGIONALE d’ora in poi prevederà le modalità del transito, eufemisticamente definito temporaneo, di mezzi a motore non solo sulle mulattiere e sui sentieri, ma anche nei boschi, nei pascoli, e non secondo i regolamenti comunali, ma secondo norme complessive di carattere regionale che daranno ai Comuni delle linee guida.