documentiamoci! (sulla Costituzione) – 466.

Art. 57 della Costituzione vigente.

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

2. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Art. 59 della Costituzione vigente.

1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

proposta di riforma costituzionale di Renzi:

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal presidente della Repubblica.

“possono”; spariscono i Senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica e fra questi gli ex- presidenti della repubblica.

piccolo quesito: i senatori nominati a vita faranno comunque parte del nuovo senato oppure no?

spariscono, almeno, i senatori eletti all’estero (ma non i deputati).

* * *

Art. 57 della Costituzione vigente.

3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

proposta di riforma costituzionale di Renzi:

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

evviva: un senatore in più per la Valdaosta.

* * *

Art. 57 della Costituzione vigente.

4. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

proposta di riforma costituzionale di Renzi:

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

identico, salvo l’eliminazione dei senatori esteri.

poi si aggiunge (tenetevi forte, perché tanto non riuscirete ad arrivare alla fine):

Quando, in base all’ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all’ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione.

I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale sulla base dei criteri stabiliti con legge costituzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale.

Per l’elezione del Senato della Repubblica, nei consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti.

Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale.

Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati.

I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi.

Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere regionale, nell’ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge.

In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il relativo candidato supplente.

In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, è proclamato eletto il relativo candidato supplente.

Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all’ultimo censimento.

In sede di prima applicazione e fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, i consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono convocati in collegio elettorale dal proprio presidente per l’elezione del senatori entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

bella semplificazione, eh? tutto di un azzeccagarbuglismo impagabile.

* * *

Art. 58 della Costituzione vigente.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

proposta di riforma costituzionale di Renzi:

I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

fra i propri componenti: ufficiale e gentiluomo, consigliere regionale e senatore, sindaco e senatore.

grande! 

* * *

Art. 60 della Costituzione vigente.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

proposta di riforma costituzionale di Renzi:

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

* * *

e adesso alzi la mano chi riesce ad essere favorevole a questo guazzabuglio immangiabile.

e pensare che Benigni diceva che la nostra Costituzione è la più bella del mondo!

bubbole; ma questa è una ristrutturazione in centro storico senza rispetto dei vincoli monumentali e paesaggistici!

2 risposte a “documentiamoci! (sulla Costituzione) – 466.

  1. Si potrebbe discutere seriamente di organizzazione dello stato. Ma le cause, i modi ed i tempi di questa cupio dissolvi della costituzione mi fanno venire l’herpes come quello della foto che avevi messo tu.
    Il principio della nostra costituzione, non quella cartacea ma quella vera, come ci insegnavano all’università (il mio prof. era Onida, tanto per dire) è veramente semplice, riguardo l’organizzazione dello stato:
    i cittadini eleggono i loro rappresentati, questi fanno le leggi. Come faccio ad evitare che facciano boiate (nel modo meno approssimativo possibile)? Faccio fare due giri alle leggi. Stop. Elementare.Quindi eleggo persone che stanno in due gruppi differenti, uno le fa, l’altro controlla ed eventualmente emenda. Il giro si completa al ritorno al primo gruppo. Il resto non ha nulla a che fare con le buone leggi, ma con l’incapacità (quando non il dolo) dei nostri rappresentanti a legiferare cose sensate per i cittadini che li hanno delegati a ciò.
    E’ passata come normale la confusione tra governo e parlamento. Il governo esegue le leggi (infatti si chiama esecutivo) che il parlamento fa e le fa proprio perché a ciò delegato dai cittadini attraverso le elezioni.
    Si vuole togliere “un giro” al controllo delle norme? Non influirà in nessun modo sul “senso delle leggi” che verranno approvate.
    C’è un modo per fare in fretta le leggi, farle eseguire ed eventualmente cambiarle a piacimento: si chiama monarchia, nel migliore dei casi, o dittatura.
    Non esagero. Se non viene spiegato esattamente a cosa si va incontro eliminando i contrappesi che tengono insieme i poteri dello stato, qualsiasi proposta è pura propaganda, ma della peggior specie.

    scusa la prolissità

    • kiver, non parlare di prolissità nel mio blog: potrebbero fischiarmi le orecchie! 🙂

      hai dato in estrema sintesi (argomentare esige non solo tempo, ma anche impegno per cercare di capire) le motivazioni sensate dell’esistenza del bicameralismo nelle principali democrazie del mondo.

      l’idea che, siccome il nostro sistema parlamentare funziona male, vada di fatto mutilato è quella di chi fa tagliare una gamba al nonno considerando che zoppica.

non accontentarti di leggere e scuotere la testa, lascia un commento, se ti va :-)

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