il disastro doloso della giustizia in Italia – 668

e` inutile girarci attorno e fare retorica: la Cassazione ha purtroppo ragione, sul piano strettamente giuridico, ad annullare la condanna dei vertici Eternit, che dalla Svizzera consapevolmente per decenni hanno continuato in Italia la loro produzione senza protezioni, per risparmiare, di centinaia di loro operai, che sono morti e continuano a morire di cancro ai polmoni.

c’e` da chiedersi, semmai, se non poteva rinviare gli atti al Tribunale, considerata la gravita` della vicenda comunque accertata, e invitarlo a riformulare l’accusa.

la fretta di chiudere non appare eccessiva?

nota successiva: (ma qui ho scritto una sciocchezza, dato che non si puo` essere processati due volte per lo stesso fatto, come sostiene la difesa; pero` l’accusa di omicidio colposo potra` essere fatta valere per tutti coloro che sono morti dopo l’apertura del processo).

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la condanna a 18 anni, con le aggravanti, e` stata annullata perche` avvenuta in secondo grado per il reato di disastro colposo, art. 434 del Codice Penale, Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare (…) un (…) disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

e il fatto fu commesso in maniera continuata fino a quando non furono prese delle misure contro il rischio e a tutela della salute degli operai; la tesi che il reato fosse commesso ogni volta che un operaio moriva, diciamo la verita`, non sta in piedi, vista la formulazione della legge, che non puo` essere tirata per i capello fino a stravolgerla.

e siccome la prescrizione e` regolata dall’art. 157 del Codice Penale, la Cassazione ha ragione, in base alla legislazione attuale, ad annullare la sentenza.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena (…) stabilita dalla legge.

le misure furono prese prima di 12 anni fa, pena massima prevista per il disastro doloso; per evitare la prescrizione occorreva contestare e verificare un delitto punibile con l’ergastolo.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.

il reato di strage, per esempio:

Art. 422. Strage.

Chiunque (…), al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.

ma qui lo scopo primario non era quello di uccidere, era quello di guadagnare.

* * *

e` sconcertante che il nostro codice veda la strage solo dove si uccide per uccidere e non anche quando si uccide per altri scopi.

sarebbe come dire che un omicidio e` un po` meno omicidio se e` compiuto non per odio, ma per interesse.

* * *

basterebbe eliminare quel piccolo inciso, oppure, ancor meglio, sostituirlo con un “consapevolmente”…

oppure e` l’art. 434 che va integrato, aggiungendo in fondo qualcosa di questo genere:

La pena e` dell’ergastolo se dal disastro consegue, come prevedibile, la morte di una o piu` persone.

meglio ancora, correggere entrambi gli articoli.

* * *

una riforma che un buon Parlamento potrebbe approvare in due giorni.

se ci fosse un governo serio, se i parlamentari fossero onesti, se l’Italia fosse sulla Luna.

ma il disastro doloso della giustizia italiana non e` colpa dei giudici, ma della politica.

cioe` in un ultima analisi degli italiani stessi, che adesso recitano il triste rito dell’indignazione a comando, continuando a non capire nulla e a non ragionare attorno ai problemi.

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