EXPO, bancarotta: si`, ma piccola piccola – 549.

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vi chiamate Renzi e avete un bisogno spasmodico di un finto successo da usare nella propaganda politica dopo avere gestito l’intera faccenda dell’EXPO in modo molto approssimativo?

in Italia non e` affatto difficile e vi spiego come si fa.

si fa assumere come direttore generale delle vendite, marketing e gestione dell’evento di Expo 2015 spa, con responsabilità diretta su tutti i contratti per i biglietti, licenze e sponsorizzazioni, P. G., con un compenso di 200mila euro, piu` altri 40.000 di bonus in base ai risultati.

perche` P. G.? perche`, per dire il personaggio, e` stato condannato in via definitiva nel 2005 con sentenza finale della Cassazione per bancarotta fraudolenta: due anni con la condizionale.

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ma se vi chiedete come sia possibile che come manager chiave dell’evento EXPO sia stato scelto un condannato, bastera` dirvi che lui nel suo curriculum, presentato per l’attribuzione dell’incarico, non lo ha scritto e la condanna e` stata cancellata dall’Archivio Informatico della Cassazione su sua richiesta, come incredibilmente e` possibile fare in Italia, giusto perche` gli onesti non possano difendersi da chi delinque e sia sempre data cristianamente una seconda possibilita` a chi ha gia` sbagliato una volta.

comunque l’Autorità anticorruzione, presieduta da Cantone, scopre il fatto e informa la Procura di Milano e la società Expo; ad agosto anche L’Espresso scopre il fatto e gli da` il rilievo che merita.

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a questo punto Sala, il commissario e amministratore delegato di Expo, che adesso Renzi vuole candidare a sindaco di Milano, esamina la sentenza, chiede chiarimenti a G., e gli riconferma la sua fiducia: la bancarotta era del 1993 e non riguardava grosse cifre.

insomma, era solo una bancarotta piccola piccola; meglio dare a G. la possibilita` di fare di meglio e mantenerlo dove avra` potuto realizzare una bancarotta con i fiocchi.

ma senza dirlo neppure oggi, eh?

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colgo l’occasione di proporvi un piccolo videoclip che ho realizzato montando materiali che avevo girato all’EXPO di Shanghai del 2010 assieme a quelli presi a Milano ad ottobre.

siccome sentiremo ancora parlare dell’EXPO e di Sala, penso che potra` trattarsi della prima puntata di una piccola serie.

il video originario del 2010 sull’EXPO di Shanghai, utilizzato qui, e` questo:

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NOTA 12 marzo 2021. il nome integrale del manager citato in questo post è stato sostituito dalle sue iniziali, su sua specifica richiesta, pervenuta il 10 marzo; è comunque facilmente reperibile su altri siti internet che danno la stessa notizia, accessibili anche attraverso i link incorporati nelle iniziali in questo post.

è invece doveroso aggiungere, come da sua precisazione, che Il Sig. P.G., ha già saldato il proprio debito con la giustizia, ed é stato RIABILITATO (Ordinanza No.4358-2016, del Tribunale di Sorveglianza di Milano) da ogni incapacitá ed effetto penale derivanti dalla condanna, tale ordinanza é stata comunicata agli uffici che hanno emesso le sentenze di condanna ed al casellario giudiziale per le comunicazioni di rito.

4 risposte a “EXPO, bancarotta: si`, ma piccola piccola – 549.

  1. Pingback: P.G.: diritto all’oblio nel mio blog – 114 – Cor-pus 2020·

  2. Ealixir Team mer 10 mar, 21:18 (23 ore fa)
    a me

    OGGETTO: PIETRO GALLI – ISTANZA DI CANCELLAZIONE/DEINDICIZZAZIONE / ANONIMIZZAZIONE

    Spett.le BORTOCAL
    Formuliamo la presente istanza di appello al Diritto all’Oblio in nome e per conto del signor PIETRO GALLI, in relazione alle informazioni presenti sul vostro sito web e in particolare reperibili alle seguenti URL:
    https://bortocal.wordpress.com/2015/11/10/expobancarotta-si-ma-piccola-piccola-549/
    Lungi dall’entrare nel merito dei fatti riportati e dal censurare il diritto di cronaca in allora da voi legittimamente esercitato, precisiamo anzitutto che l’Oblio nostro tramite invocato dal Sig. PIETRO GALLI, va inteso nella sua accezione di diritto a essere dimenticati, non più associati a determinate vicende relative al proprio passato (principio già diffusamente accolto dal diritto e dalla giurisprudenza nazionale ancor prima dell’avvento del recente Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali) e non, data la peculiarità dei contenuti online in commento, quale diritto alla cancellazione del contenuto editoriale, pacificamente escluso dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679.
    Illustriamo di seguito le ragioni che contribuiscono a corroborare l’istanza nonché le modalità di attuazione tecnica che garantiranno un equo bilanciamento fra i contrapposti diritti delle parti
    § La vicenda, oltre che assai risalente nel tempo, così come riportata nell’articolo non risulta aggiornata alla evoluzione storica dei fatti. L’articolo quindi non rispecchia la attuale identità del Sig. PIETRO GALLI e viola di conseguenza il suo legittimo diritto alla autodeterminazione informativa digitale, e non vuole rimanere legato ad libitum a queste informazioni.
    § Il Sig. PIETRO GALLI, ha già saldato il proprio debito con la giustizia, ed é stato RIABILITATO (Ordinanza No.4358-2016, del Tribunale di Sorveglianza di Milano) da ogni incapacitá ed effetto penale derivanti dalla condanna, tale ordinanza é stata comunicata agli uffici che hanno emesso le sentenze di condanna ed al casellario giudiziale per le comunicazioni di rito
    § L’articolo in commento ha comportato e comporta tutt’oggi una progressiva lesione della immagine personale e professionale del Sig. PIETRO GALLI, in ragione della permanenza e facile accessibilità in rete di tali informazioni.
    § il Sig. PIETRO GALLI rivendica dunque, nostro tramite, il diritto a che il proprio nome non sia più associato al contenuto di cui alla URL più sopra indicata.
    § L’articolo non riguarda direttamente al Sig. PIETRO GALLI, eliminare ogni riferimento alla sua persona non intaccherebbe quindi l’integrità e la rilevanza di quanto scritto.
    La presente richiesta è conforme a quanto disciplinato dal combinato disposto degli artt. 18 e 21, del Regolamento UE 2016/679 in punto di diritti dell’interessato alla limitazione ed opposizione al trattamento dei dati personali ed esercizio dei medesimi.
    In particolare il diritto di opposizione dell’interessato prevale su quello del Titolare del trattamento “salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato” (cfr. Art. 21, comma 1 Regolamento UE 2016/679)
    Il Diritto all’Oblio, nella accezione precisata nella presente istanza, è da tempo riconosciuto tanto dalla giurisprudenza europea quanto da quella italiana come “il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione”. E’ dunque pacifica la sua applicabilità anche nel caso di contenuti online espressione del diritto di informazione.
    All’atto pratico tale diritto, calato nel caso di specie e quindi con attinenza ai contenuti di stampo giornalistico, si concretizza nel processo di deindicizzazione del contenuto mediante l’inserimento nel codice sorgente della pagina web del meta-tag “noindex” o del file robot txt, così da impedire la indicizzazione del contenuto da parte dei motori di ricerca ma al contempo conservare nell’archivio online del quotidiano una memoria storica del contenuto, bilanciando così equamente i rispettivi diritti delle parti interessate.
    Ai fini della tutela dei diritti del nostro assistito chiediamo di modificare il contento editoriale mediante anonimizzazione delle generalità del nostro cliente, rimuovendone il nominativo dall’articolo o riducendolo alle mere iniziali.
    In tal caso il contenuto manterrà il posizionamento online acquisito (indicizzazione nei risultati dei motori di ricerca) e inoltre il contenuto manterrà la sua accessibilità per utenti che effettuino ricerche online.
    Nel caso del Sig. PIETRO GALLI è evidente che la notizia, apparsa nel 2016, non è più attuale (per le ragioni sopra esposte) manca di interesse pubblico e non è più pertinente alla identità del nostro assistito né al suo attuale percorso di vita personale e professionale.
    Resto a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e/o integrazione riteneste necessaria all’accoglimento della presente istanza.
    In attesa di Vostro riscontro colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

    COO – Chief Operating Officer

    • buongiorno.

      non so bene a chi sto rispondendo, visto che la Vostra istanza mi è arrivata senza alcuna sottoscrizione. in ogni caso l’ho presa in considerazione.

      non sono convinto degli argomenti da voi portati, dato che l’episodio che ha generato il post, e riattualizzato la notizia della condanna definitiva del 2005, è di soli 5 anni fa, perfettamente coerenti con l’esercizio del diritto di cronaca su un fatto di rilievo pubblico.

      la notizia, del resto, è comunemente accessibile su diversi altri siti, via google, e il peso che può avere il mio povero blog nella sua divulgazione è comunque del tutto trascurabile.

      in ogni caso, proprio per questo motivo, accedo alla vostra richiesta di sostituire il nome del sig. Pietro Galli con le iniziali, rinviando comunque ai siti che riportano tuttora il suo nome intero.

      di mio ho trovato doveroso invece aggiungere la notizia della sua riabilitazione giudiziaria.

      ricambio i cordiali saluti.

non accontentarti di leggere e scuotere la testa, lascia un commento, se ti va :-)

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