il maledetto Natale della scuola di Rozzano in un’Italia allo sbando – 570.

L’imbarbarimento italiano sembra veramente senza ritorno.

L’ultima riguarda il preside Marco Parma di Rozzano, costretto alle dimissioni con l’accusa di non avere fatto celebrare il Natale nella sua scuola, rilanciata da TUTTA la stampa nazionale (compreso il blog di Beppe Grillo; e neppure Renzi, naturalmente si e` fatto scappare l’occasione di intervenire a sproposito).

Gia`, perche` l’accusa si e` rivelata assolutamente falsa, inventata sin dall’inizio di sana pianta: come ben sa chiunque si occupa di queste cose una qualunque festa scolastica non puo` essere una decisione del dirigente scolastico, ma passa attraverso gli organi rappresentativi della scuola: Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto.

La festa di Natale, del resto si svolgera` regolarmente nella scuola, e senza sussulti.

L’unica colpa del preside e` stata quella di avere dato fastidio ai poteri locali con la sua indipendenza: Partito Democratico e Lega si sono accordati fra loro (come accadde con me alla fine degli anni Novanta a Brescia) per farlo cacciare; e il Movimento Cinque Stelle locale si e` accodato.

La vicenda e` il bis esatto, su un piano locale modesto, della defenestrazione del sindaco Marino a Roma, e purtroppo dimostra come in quel caso l’inadeguatezza del Movimento Cinque Stelle e la sua logica da setta chiusa, di carattere quasi religioso, capace di mobilitarsi soltanto a difesa dei propri adepti.

Il paradosso e` che quel preside si era presentato alle ultime elezioni comunali con una lista che aveva avuto l’appoggio del Movimento Cinque Stelle, ma neppure questo gli e` bastato per essere difeso dal gruppo locale del movimento dalle accuse inventate; e il blog di Grillo è abdato acriticamenter a ruota, in cerca di facile consenso da gogna.

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Ma occorre aggiungere ancora qualcosa nel merito della vicenda, drammatica per il livello di ignoranza istituzionale che rivela: l’ondata di fanatismo razzista sta travolgendo ogni difesa critica e cambiando di fatto il profilo del nostro stato.

L’Italia uscita dalla Resistenza e` (o meglio era) un paese laico: ci vollero quasi trent’anni perche` col nuovo Concordato craxiano del 1984 si specificasse che era da ritenersi superato il concetto del cattolicesimo come religione di stato, introdotto dal Concordato Fascista del 1929 ed entrato a far parte quasi della Costituzione per il voto determinante favorevole del Partito Comunista Italiano di Togliatti nel 1947.

Altri venti anni ci vollero perche` al nuovo concordato seguisse nel 2006 la modifica del Codice Penale, come ricordavo proprio pochi giorni fa ripubblicando un mio post di 10 anni fa.

E ricordiamo comunque che il Testo Unico del 1994 delle leggi sulla scuola VIETA, all’art. 311, se non ricordo male il numero, lo svolgimento di atti di culto durante l’orario di lezione dentro la scuola.

Tutto questo e` ottusamente dimenticato, se torniamo al caso del preside unanimemente attaccato dai nostri media divulgatori di ignoranza; eppure occorre ricordare, semplicemente, una lunga e consolidata legislazione italiana, di rango anche costituzionale, che nella nuova Italia bigotta e renziana sembra appartenere perfino ad altre epoche.

Non si possono svolgere a scuola atti di culto rivolti all’insieme degli studenti, perche` hanno un valore discriminatorio e ledono la liberta` religiosa di chi segue altre confessioni oppure e` semplicemente ateo.

Ma proprio questo e` lo scopo di chi si agita tanto: discriminare gli islamici, in questo momento (in passato erano gli ebrei; e in ogni tempo i liberi pensatori che non hanno fedi precostituite).

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Sono stato preside anche io e mi sono dovuto misurare col problema; ho sempre consentito che gli alunni che lo desideravano facessero presepe ed albero di Natale nell’atrio della scuola; ma esattamente come avrei consentito ad allievi islamici di ricordare il loro Ramadan, o altra festa della loro religione.

Dato che non si trattava di atti di culto, fermamente vietati nelle scuole in orario scolastico, ma di libere manifestazioni del pensiero, di per se stesse non offensive per nessuno.

E poi, come ben sa chi mi ha letto ieri, sono ben convinto che il Natale sia piu` una festa interculturale, per le sue origini storiche documentate, che dal carattere prettamente cristiano.

Pero`, questo giudizio tecnico in ogni caso non intende sovrapporsi all’analisi della situazione concreta della scuola dove il preside in questione ha preso la sua decisione

Pero` sono stato anche io vittima vent’anni fa della stessa identica alleanza politica che allora mi sembrava contro natura, ma oggi no, fra una presunta sinistra corrotta e la destra leghista, per farmi fuori dal liceo allora piu` prestigioso della citta` (ma molto decaduto proprio da allora in poi nell’immagine pubblica, e tutto venne spregiudicatamente usato allo scopo, perfino il desiderio di vendetta di una ex-moglie che si presto` al tentativo di distruggermi completamente sul piano professionale.

Vinsi la mia battaglia grazie alla magistratura, prima venendo reintegrato dal giudice del lavoro dall’allontanamento per incompatibilità` ambientale deciso dalla burocrazia ministeriale, con una sentenza che nel suo piccolo fece epoca per qualche tempo nell’ambiente dei dirigenti scolastici (ero il primo in Italia ad essere stato reintegrato), poi con un assoluzione definitiva e senza rinvio in Cassazione dalle accuse promosse dalla mia ex-moglie di abuso d’ufficio come preside contro mia figlia, che erano state convalidate strumentalmente dal Tribunale di Brescia in primo e secondo grado.

Una battaglia pesantissima, durata quasi una decina d’anni in tutto: vittoriosa, ma a che prezzo!

E condotta in totale solitudine o quasi: perche` in casi come questi tutti ti mollano al tuo destino e l’acutezza dell’opinione osserva che, se qualcosa succede, qualcosa di vero e di orribile, magari di non detto, al fondo c’e`, e non mancano mai i torbidi furbastri che accennano con aria saputa di saperlo, ma di non poterlo dire…

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Ma tornando al caso di Rozzano, il dibattito in corso e` totalmente desolante.

L’Italia non aspettava altro che un papa argentino gesuita e peronista per scatenare il suo odio per la laicita` e la democrazia: in questo papa Bergoglio, aldila` di certi meriti indiscutibili, per il rispetto dei diritti civili e` ancora piu` disastroso, per il nostro paese, di papa Woytjla, che almeno suscitava qualche anticorpo.

Prima e` venuto il suo inaudito attacco alla liberta` di stampa, con un processo degno dell’Inquisizione, a due giornalisti arbitrariamente processati semplicemente per avere fatto il loro dovere di informare.

Come il peggiore degli ayatollah, papa Bergoglio calpesta impunemente le convenzioni internazionali sulla liberta` di stampa e sul diritto che hanno i giornalisti, in ogni paese democratico, di pubblicare le notizie di interesse pubblico delle quali siano venuti in possesso, in qualsiasi modo lo abbiano fatto.

Basti pensare che al giornalista e` consentito di non rendere note le sue fonti di informazioni, in base alle norme della sua deontologia professionale, per capire che la polemica in corso sui giornalisti che avrebbero rubato documenti riservati e` semplicemente ridicola: sono giornalisti, e hanno il diritto di farlo, anzi il dovere, di farlo!

Questo diritto trova un limite unicamente nei casi nei quali la pubblicazione di notizie riservate metta immediatamente in pericolo la vita di alcune persone o la sicurezza militare nazionale: cosa che certamente non si puo` dire se si racconta la doppia vita nel lusso e nella corruzione di alcuni cardinali.

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Ora, ecco che oggi perfino Scalfari, un tempo leader del laicismo italiano, esalta il grande papa gesuita che ha liquidato con una sola battuta detta in aeroplano l’onesto sindaco Marino, troppo laico per stare a fianco del papa come rappresentante della citta` di Roma durante il Giubileo della misericordia indetto da un papa che tanto misericordioso non e`.

E` il peronismo di Bergoglio, e vorrei ricordare a tutti che il peronismo e` una forma di populismo, una specie di fascismo di sinistra, che unisce una spiccata e apprezzabile sensibilità` sociale al disprezzo radicale ed odioso di ogni forma di democrazia.

Nel peronismo e` consentito soltanto l’adesione acritica all’azione del leader, in questo caso Bergoglio.

Il peronismo e` un fenomeno tipicamente latino e cattolico: nasce dal fascismo mussoliniano, dal franchismo, dalla storia dell’Argentina; ritorna oggi anche nell’Europa cattolica, in Ungheria, in Polonia, con Renzi, provvisoriamente.

Il peronismo dilaga in Italia, e non trova anticorpi: neppure nei Cinque Stelle, perche`, se osservate bene, sono un movimento di tipo peronista anche loro.

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Ma secondo voi a coloro che si sono inventati da nulla questa soria del Natale di Rozzano il Natale importa qualcosa?

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qui in appendice, ecco i testi calpestati sulla laicità della scuola italiana:

NORMATIVA RIGUARDANTE atti di culto in orario scolastico in presenza di
alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi.

La normativa in vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali vengano effettuate visite pastorali, preghiere, messe e benedizioni.

La programmazione di atti di culto è consentita, infatti, solo al di fuori dell’orario delle lezioni, come è chiaramente verificabile nelle leggi e nelle sentenze citate:

Costituzione:

 1948: la nostra Costituzione riconosce ad ogni cittadino italiano dei diritti fondamentali inviolabili senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (artt.2 e 3 Cost.); dichiara che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (artt.7 e 8) e che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma (artt.19, 20 e 21); infine, dopo aver attribuito ai genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, afferma che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento e che la scuola è aperta a tutti (artt. 30, 33 e 34);

 1989: la Corte Costituzionale con la sentenza n.203/1989, dopo aver affermato che i principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi, ha stabilito che la laicità dello Stato è un principio supremo che definisce la forma di Stato e che vanno sempre salvaguardati i principi di libertà religiosa, in un regime di pluralismo confessionale e culturale (cfr. le sentenze n.259/1990, n.195/1993, n.329/1997 della Corte Costituzionale);

 1995: la Corte Costituzionale con la sentenza n.440/1995, dopo aver riconosciuto pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza, ha stabilito che la nozione di religione di Stato …[è] incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato e che il criterio numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell’uguaglianza di religione è irrilevante (cfr. le sentenze n.925/1988 e n.329/1997 della Corte Costituzionale).

Convenzioni internazionali:

 1989: la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 20 novembre 1989, che riconosce Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.14) e Il diritto all’istruzione (artt.28 e 29), è stata ratificata dallo Stato italiano il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 ed è, pertanto, giuridicamente vincolante;

Leggi:

 d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico in materia di istruzione, che all’art.311 fa divieto, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti;

 legge 11 agosto 1984, n.449, di approvazione dell’intesa con la Tavola Valdese, che all’art.9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminanti per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

 legge 22 novembre 1988, n.516, relativa all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno (art.11);

legge 22 novembre 1988, n.517, relativa all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art.8);

legge 8 marzo 1989, n.101, relativa all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art.11);

legge 12 aprile 1995, n.116, relativa all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (art.10);

legge 29 novembre 1995, n.520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art.8):

le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;

Sentenze:

 sentenza del TAR per l’Emilia Romagna (Bologna, sez.II), del 17 giugno 1993, n.250, che annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;

 sentenza del TAR per il Veneto (sez.II), del 20 dicembre 1999, n.2478, che
dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo
svolgimento di attività religiose in orario scolastico.

In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n.1337/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che “…il Consiglio di Istituto […] possa deliberare […] di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell’art.6, d.p.r. 416/74”.

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